(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 37 del 13 settembre 2000) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 2 dicembre 1998, n. 423 ed in particolare l'Art. 1, comma 2, che prevede interventi contributivi per l'attuazione dei lavori di adeguamento alla normativa comunitaria delle strutture e delle attrezzature delle aziende di produzione del latte, di cui all'Art. 2, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54 recante il regolamento di attuazione delle direttive 92/46 e 92/47 CEE, in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte; Visto il programma di interventi finanziari predisposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali, notificato in data 14 gennaio 2000, prot. 20154 nonche' il decreto ministeriale 17 dicembre 1999, n. 24097 di ripartizione dei fondi con il quale sono state attribuite le risorse alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'attuazione del relativo programma regionale pari a L. 922.000.000; Considerato che i riferimenti normativi, per quanto concerne i massimali di intervento contributivo sono quelli recati dal regolamento CE 950/97 del 20 maggio 1997; Atteso che le misure a favore del settore lattiero contenute nel programma ministeriale sono state considerate compatibili con il trattato CE dalla Commissione europea, giusta nota n. 7225 SG(99) D del 6 settembre 1999, e che pertanto e' bene che il programma regionale si attenga strettamente a tali misure; Considerato che in ambito regionale negli ultimi anni si e' registrata una forte riduzione del numero di aziende con allevamento di bovini da latte, per effetto della chiusura delle realta' marginali ma, nel contempo, anche una sostanziale tenuta del livello produttivo regionale grazie al consolidamento di alcune realta' produttive in altre aree del territorio; Considerato che le strutture zootecniche che presentano maggiori problemi in ambito regionale sotto l'aspetto della conformita' del latte prodotto ai parametri di qualita' stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 54/1997, sono quelle di piccole e medie dimensioni ed in particolare quelle operanti nei territori montani e nelle aree piu' marginali degli stessi; Atteso che per motivi di natura socio-economico ambientale, e' opportuno mantenere vive in detti territori le realta' produttive zootecniche da latte, e che per consentire un tanto e' indispensabile che dette realta' possano confrontarsi con il mercato ponendosi in una posizione quantomeno non di evidente debolezza; Vista la legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6 come modificata ed integrata dell'art. 84 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 ed in particolare l'Art. 13, che prevede che nella concessione degli incentivi ed interventi economici, vengano valutate, innanzitutto, le priorita' per settore di intervento con valenza di natura oggettiva ed in secondo luogo quelle di natura soggettiva; Ritenuto pertanto che, in via prioritaria, i finanziamenti debbano essere riservati alle piccole aziende agricole dei territori montani con produzione di latte bovino inferiore alle 200 tonnellate/anno nonche' alle aziende produttrici di latte bufalino od ovi-caprino e, nell'ambito di queste, a quelle ubicate nelle zone di cui all'elenco allegato alla direttiva 75/273/C.E.E. del 28 aprile 1975 da giovani imprenditori agricoli a titolo principale di eta' inferiore ai quaranta anni, siano essi singoli o associati e, successivamente, nell'ordine, agli altri imprenditori agricoli singoli o associati ed alle altre categorie di imprenditori delle aree montane nonche, infine agli imprenditori agricoli a titolo principale singoli o associati delle aree di pianura e alle altre categorie di imprenditori agricoli le cui aziende hanno una produzione di latte bovino inferiore alle 200 tonnellate/anno, oppure producano latte bufalino od ovi-caprino; Ritenuto relativamente alle modalita' per la presentazione delle domande di contributo, di fare riferimento a quanto previsto dal regolamento per l'individuazione delle modalita' per l'accesso applicabili nelle attivita' della Direzione regionale dell'agricoltura approvato con decreto del presidente della giunta regionale 3 marzo 1993, n. 0129/Pres. ed in particolare agli articoli 7, 8, 9, e 10; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 ed in particolare l'Art. 30; Sentito il parere del comitato dipartimentale per le attivita' economiche e produttive che si e' espresso favorevolmente nella seduta del 23 giugno 2000; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su Conforme deliberazione della giunta regionale n. 1908 del 27 giugno 2000; Decreta: E' approvato il "Regolamento recante criteri e modalita' applicabili nella concessione degli aiuti per gli interventi strutturali nel settore zootecnico previsti dall'Art. 1, comma 2, della legge n. 423/1998", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 14 luglio 2000 ANTONIONE Registrato alla Corte dei conti, Udine il 25 agosto 2000 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 31